Costituzione e scopi
Art. 1 Denominazione
È costituita un’associazione di promozione sociale “Spazio Ginkgo APS”.
Art 2 Durata e sede
L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 27 del presente statuto. L’associazione ha sede in Milano e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all’ estero.
Art. 3 Scopo
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali ad esempio (i) favorire l’aggregazione, la cooperazione, il recupero di una socialità territoriale partecipata, (ii) creare uno spazio condiviso nell’ambito di un contesto collaborativo e dialogico, (iii) favorire lo sviluppo e l’integrazione di esperienze, competenze e risorse in una logica di crescita psico-evolutiva, (iv) promuovere attività di supporto alla persona, alla famiglia e all’infanzia nei differenti stadi del ciclo di vita, (v) implementare l’offerta di opportunità educative e di aggregazione.
Le attività di interesse generale che saranno svolte dall’associazione, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, sono le seguenti:
Per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra riportate e per il perseguimento
degli scopi associativi l’associazione, nei limiti e secondo quanto previsto dalle vigenti normative, potrà ove necessario avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà inoltre erogare compensi e rimborsi – conformemente alla legislazione vigente – e potrà organizzare attività quali ad esempio:
L’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività strumentali e/o utili allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e g) del presente articolo.
Associati
Art. 4 Associati
Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. All’associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età.
Possono essere associati altresì le persone giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private interessate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione e che ne condividano lo spirito e gli ideali.
Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono, nei rapporti con l’ Associazione, a mezzo del legale rappresentante.
Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:
Art. 5 Modalità di ammissione
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’Associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
E’ compito del legale rappresentante dell’associazione o di altra persona da lui delegata, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
Art.6 Incompatibilità degli associati
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’ Associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri dell’ Associazione, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Art.7 Diritti degli associati
Tutti i soci, regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno eguali diritti e cioè di:
Art. 8 Doveri degli associati
I soci sono tenuti:
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Art. 9 Perdita della qualità di Associato
Il socio cessa di far parte dell’associazione:
Patrimonio sociale
Art. 10 Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
Le entrate dell’associazione, che dovranno essere utilizzate nel rispetto del presente statuto e per il conseguimento dei fini istituzionali dell’ Associazione ,sono costituite:
Il patrimonio dell’Associazione, sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo statuto.
Art. 11 Divieto di distribuzione del patrimonio
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Analogamente i proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Il divieto non opera per le somme rinvenienti dal ricorso al credito cui l’Associazione potrà dar corso sia nei confronti di terzi che dei propri soci. Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all’Associazione non avrà diritto ad alcun corrispettivo ma alla sola restituzione delle somme capitali date a credito.
Art. 12 Bilancio consuntivo
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo esercizio di funzionamento che decorrerà dalla data di costituzione fino al 31 dicembre del medesimo anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo che deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.
Organi dell’ Associazione
Art. 13 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
Art. 14 Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione con almeno 8 giorni di preavviso contenente luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea.
Saranno altresì considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione effettuati mediante utilizzo di strumenti telematici che contengono tutti gli elementi del comma precedente.
Art. 15 Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; Essa:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
– nomina e revoca l’ Organo di Controllo ove previsto;
– approva il Bilancio consuntivo;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.
Art. 16 Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è convocata:
– tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
– allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
– allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all’elezione del terzo.
L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche allo statuto, sulla trasformazione, fusione e/o scissione dell’ associazione.
Art. 17 Quorum costitutivi e deliberativi
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di ¾ degli associati e delibera con voto favorevole dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno ad eccezione di quanto previsto al successivo art 18.
Art. 18 Quorum per specifiche deliberazioni
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole dei ¾ degli aventi diritto.
Art. 19 Modalità di voto
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
Art. 20 Organi dell’ Assemblea
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e nomina un Segretario tra i soci intervenuti; ove necessario nomina due scrutatori. Il Presidente ed il Segretario dell’ Assemblea avranno cura di riportare le deliberazioni adottate su apposito libro dei verbali.
Art. 21 Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da consiglieri, da un minimo di 3 ad un massimo di 5, eletti fra i soci, e dura in carica per tre esercizi, salvo revoca e/o dimissioni, e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
Art. 22 Composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’ Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Nel caso di vacanza di uno o più membri, viene conferito l’incarico al primo dei non eletti nella graduatoria della precedente elezione, e laddove si renda necessario, ad altri non eletti individuati secondo il medesimo criterio. Tale sostituzione deve essere ratificata dall’Assemblea alla prima riunione disponibile. Ove sia non possibile provvedere in tal senso, il Consiglio deve indire nuove elezioni. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.
Art. 23 Adunanze del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Art. 24 Poteri e funzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo:
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati che possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 25 Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, indirizza l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio e il coordinamento delle attività dell’associazione. Può inoltre delegare uno dei Soci a rappresentare l’Associazione in manifestazioni ed eventi. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone allo stesso tempestivamente ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Art. 26 Organo di Controllo
L’ Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato dall’Assemblea Ordinaria ove obbligatorio in base all’art 30 del Codice del Terzo settore di cui al D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e secondo quanto previsto dal medesimo articolo. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo e’ costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Disposizioni varie
Art. 27 Scioglimento
La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 18.
Art. 28 Destinazione del patrimonio finale
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge n. 662 del 23/12/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Questa disposizione è efficace fino alla data di inizio del periodo di imposta successivo alla raggiunta operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Al verificarsi di tale evento, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo competente.
Art. 29 Disposizioni finali
Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.
Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.
I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia, oltre che alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni, anche al Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgl. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.